FAQ: Domande e risposte
NUOVE IMPRESE
· Un’impresa ha spostato la sede dell’attività dal Veneto al Trentino (Mezzolombardo) nell’anno 2000; può usufruire dell’agevolazione come nuova impresa?
Il trasferimento della sede in oggetto si configurerebbe come caso di nuova impresa, ma l’impresa non ha diritto all’agevolazione a causa dell’anno in cui è avvenuto il trasferimento. Infatti l’art. 4, comma 3, della L.P. 22.3.2001, n. 3, prevede l’aliquota agevolata per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003.
· I professionisti hanno diritto all’agevolazione?
No. Per nuova impresa si intende l’attività di natura imprenditoriale.
Il termine "impresa" si riferisce all'impresa commerciale assunta secondo la definizione civilistica e fiscale.
· Per una società in accomandita semplice costituita a fine 2002, è applicabile l'aliquota agevolata del 3,25% per le nuove iniziative produttive considerando il fatto che è nata a seguito di conferimento d'azienda da parte di una ditta individuale già operante sul territorio provinciale da prima del 2001?
Nel caso prospettato non è applicabile l'aliquota agevolata per le nuove iniziative produttive. Come riportato nella nostra circolare n. 2/2002:
"per “nuova impresa” si intende l’attività di natura imprenditoriale, che viene svolta per la prima volta nel territorio della provincia. Al fine di evitare una distorta applicazione della norma agevolativa, anche con intenti elusivi, non godono della riduzione di imposta nuove imprese sorte a seguito di operazioni che implicano una mera prosecuzione dell’attività preesistente sul territorio provinciale. Ad esempio non è applicabile la riduzione di aliquota IRAP nei seguenti casi:
· nuova impresa risultante dalla trasformazione del tipo di società (ad esempio ex art.2498 c.c.), comportando l’operazione di trasformazione soltanto una modificazione della struttura organizzativa del soggetto originario;
· nuova impresa risultante dalla fusione (art. 2501 c.c.) o da scissione di società;
· nuova impresa costituita per subentro nella gestione di aziende già esistenti a mezzo di contratto d’affitto d’azienda (art.2562 c.c.) o di costituzione di usufrutto d’azienda (art. 2561 c.c.);
· nuova impresa che continua l’esercizio di un’azienda per effetto di successione ereditaria o per atto di donazione;
· nuova società creata con conferimento d’azienda;
· nuova impresa sorta a seguito di cessione d’azienda o di complesso aziendale relativo a singolo ramo dell’impresa con assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell’impresa cedente, ovvero che risulti con quest’ultima in rapporto di controllo diretto."
AREE OBIETTIVO 2 E AREE PHASING OUT
· I professionisti hanno diritto all’agevolazione se svolgono l’attività in un comune appartenente alle aree obiettivo 2 ?
Sì. L’agevolazione spetta ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) (le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR esercenti arti e professioni di cui all’articolo 4, comma 1, del medesimo TUIR) del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, che siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.
Ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, così come modificato dall’art. 6 della L.P. 31 dicembre 2001, n. 11, e dall’art. 2, della L.P. 30 dicembre 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, che siano in possesso di cantieri (o di stabilimenti, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), devono inoltre disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).
Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree di cui sopra, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata nel territorio dei comuni di cui sopra, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione, addetto con continuità nel territorio dei comuni inclusi nelle aree previste sopra rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.
Ai fini di valutare la parte del valore della produzione netta soggetta ad aliquota differenziata, devono pertanto essere valutati i seguenti aspetti:
a) rilevazione distinta del personale destinato a cantieri operanti per non meno di tre mesi
b) rispetto dei requisiti di operatività e di continuità mutuandone i contenuti dalla circolare 4 giugno 1998 n. 141/E Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate.
In particolare:
1. i cantieri devono essere operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascun comune: devono essere operativi nel territorio del comune per il suddetto periodo minimo ancorché non continuativo.
2. la condizione di “operatività” è soddisfatta se è presente personale addetto che svolga nei cantieri una attività produttiva (non si considera quindi il cantiere inattivo con personale di custodia, né periodi di sospensione del cantiere).
3. il requisito della “continuità” (del personale addetto) deve essere inteso come presenza stabile dell’addetto nei luoghi: detta stabilità si configura solo nell’ipotesi in cui, in base ad elementi contrattuali, si rilevi che l’addetto è preposto stabilmente a detta sede di lavoro, ancorché per un periodo di tempo interiore a tre mesi.
4. le considerazioni sopra fatte sono applicabili oltrechè al personale dipendente, a quello che presta attività da cui derivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione di solo lavoro.
5. le retribuzioni ed i compensi vanno ripartiti sulla base delle somme il cui diritto alla percezione matura nel periodo d’imposta durante la permanenza del personale dipendente.
No, per l’agriturismo si applica in ogni caso l’aliquota ordinaria del 4,25 per cento.
Si deve considerare sia l’esercizio che coincide con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), sia l’esercizio in corso alla data considerata (il cui inizio è quindi antecedente al 1° gennaio).