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ESENZIONI E RIDUZIONI

NUOVI ECOINCENTIVI INTRODOTTI CON LA FINANZIARIA 2007

Con il DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 e con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria dello Stato per il 2007), sono stati introdotti degli incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti.

Per quanto riguarda la tassa automobilistica sono stati introdotte le seguenti agevolazioni:

 A) ECOINCENTIVI PER AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO:

 E’ prevista l’esenzione dalla tassa automobilistica per due annualità, in caso di acquisto, effettuato dal 3/10/2006 al 31/12/2007, di autovetture o autoveicoli per il trasporto promiscuo classificate Euro 4 o Euro 5 con emissioni inferiori a 140 g di co2. L’immatricolazione deve avvenire entro il 31/3/2008. L’esenzione è riconosciuta se viene contestualmente demolita un autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo classificato Euro 0 o Euro 1, intestato allo stesso proprietario o a familiare convivente risultante dallo stato famiglia.

L’esenzione è estesa a tre annualità se il nuovo veicolo ha una cilindrata inferiore a 1300 cc o se il nuovo veicolo è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti non intestatari di altro autoveicolo.

 B) ECOINCENTIVI PER MOTOVEICOLI

E’ prevista l’esenzione dalla tassa automobilistica per cinque annualità, in caso di acquisto, effettuato dal 1/12/2006 al 31/12/2007, di motocicli classificati Euro 3. L’immatricolazione deve avvenire entro il 31/3/2008. L’esenzione è riconosciuta se viene contestualmente demolito un motociclo classificato Euro 0.

 

ECOINCENTIVI 2002

Auto immatricolate dal 08/07/02 al 31/12/02

ESENZIONE DALL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA - art. 2 D.L. 8.7.2002, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8.7.2002, n. 158 (c.d. Decreto-Legge Omnibus)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (8.7.2002) fino al 31dicembre 2002, non sono dovute l’imposta provinciale di trascrizione, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, l’imposta di bollo e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico per l’acquisto di nuovi autoveicoli conformi alle direttive CE sull’inquinamento di potenza non superiore a 85 kW a condizione che venga consegnata contemporaneamente al rivenditore una vettura a benzina non catalitica o una a gasolio non "ecodiesel".
Le medesime esenzioni, fatta eccezione per quella relativa alla tassa automobilistica, si applicano anche per l’acquisto di auto usate conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull’inquinamento, di potenza non superiore a 85 kW, presso "imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati".
L’auto da rottamare e quella da acquistare devono essere intestate al medesimo soggetto, o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha provveduto a diramare le necessarie istruzioni con Circolare 22 luglio 2002, n. 5 e Circolare 07 agosto 2002, n. 6.

Con il D.L. 13/01/2003, n. 2 convertito con modificazioni dalla L. 14/03/2003, n. 39, il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga degli ecoincentivi d cui all’art. 2 del D.L. 08/07/2002, n.138 convertito con modificazioni dalla L. 08/08/2002, n. 178.

 Auto immatricolate dal 01/01/03 al 12/01/03

Per gli autoveicoli nuovi immatricolati in questo periodo, l'esenzione è limitata alla sola tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005. Sono escluse le agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli usati.

 Auto immatricolate dal 13/01/03 al 31/03/03

Per gli autoveicoli nuovi immatricolati tra il 13/01/03 al 31/03/03 sono previste le esenzioni dall'imposta di bollo, dall'IPT, dalla tassa auto (per il primo periodo fisso e per gli anni 2004 - 2005) e dagli emolumenti da corrispondere al PRA.

Per gli autoveicoli usati è concessa l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'IPT, dagli emolumenti da corrispondere al PRA con l'esclusione della  tassa auto.

Circolare 26 marzo 2003, n. 2

               Tabella riepilogativa in Pdf                      "Esenzione IPT e bollo auto – D.M. 08/07/2002, n.138"     

 

ESENZIONI PER FURTO O DEMOLIZIONE 

L'art. 11 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, in vigore dal 27  febbraio 2002, ha introdotto modificazioni alla disciplina della tassa automobilistica provinciale dettata dall'art. 4 della L.P. 11 settembre 1998.
In particolare, ha previsto che "l'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario e che, entro 60 giorni dalla consegna o dal furto, sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta".

 

ESENZIONI PER DISABILI

Sono esentati permanentemente dal pagamento della tassa automobilistica provinciale i veicoli adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti dei disabili. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.
L'adattamento non è richiesto per i veicoli appartenenti a soggetti non vedenti, sordomuti disabili psichici o mentali, che rientrano nelle categorie previste dalle norme sotto riportate, o per i veicoli appartenenti ai familiari cui gli stessi soggetti sono fiscalmente a carico.
 


NOTA BENE:

Dal 1° gennaio 2001 le domande per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa debbono essere presentate all'Ufficio provinciale dell'ACI di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, incaricato di curarne l'istruttoria per conto della Provincia e di provvedere alle successive comunicazioni ai richiedenti.

I disabili che hanno presentato domanda di esenzione negli anni precedenti non sono obbligati a ripresentarla, se perdurano le condizioni di esonero. Devono essere invece comunicate tempestivamente all'ACI - Ufficio Provinciale di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, eventuali passaggi di proprietà o demolizioni inerenti al veicolo esentato.



L'interessato deve consegnare all'ACI di Trento, per il veicolo (uno solo) di cui vuole ottenere l'esenzione, la seguente documentazione:

  • copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
  • copia della patente speciale (a meno che non si tratti di veicoli adattati per l'accompagnamento del disabile);
  • copia del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica locale, ai sensi della legge 104/92, da cui risulta che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

    REQUISITI PER L'ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE

normativa tipo di veicolo tipo di invalidità richiedente

ART. 8
LEGGE 27/12/1997 
n. 449

Adattamento del veicolo

Cilindrata fino a
2000 per benzina
e 2800 per diesel

PROBLEMI MOTORI PERMANENTI

  1. disabile che guida con patente speciale che prescrive gli adattamenti da riscontrare sul veicolo
  2. disabile fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo che deve essere adattato
  3. disabile senza patente intestatario del veicolo adattato al trasporto
       

ART. 50
LEGGE 21/11/2000 
n. 342

 

NESSUN adattamento del veicolo

Cilindrata fino a
2000 per benzina 
e 2800 per diesel

NON VEDENTI
e
SORDOMUTI

 

  1. Sordomuti e non vedenti intestataridel veicolo
  2. Sordomuti o non vedenti che sono fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo
       

Art. 30
LEGGE 
23 /12/2000
n. 388

NESSUN
adattamento del veicolo

Cilindrata fino a
2000 per benzina
e 2800 per diesel

Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ai sensi legge 104/92) o soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art.30 c.7 L. 388/00)

Condizione essenziale per fruire dell'esenzione è che i mezzi siano intestati ai portatori di handicap o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico.

 

  MODULO DI RICHIESTA DI ESENZIONE  in formato Pdf  

 

 

RIDUZIONI

 

Modalità di applicazione: La riduzione si applica alla tariffa annua unitaria prima della moltiplicazione per i kW o Cv. L'eventuale sovrattassa diesel va aggiunta all'importo già ridotto.

TIPO DI VEICOLO

AMMONTARE DELLA RIDUZIONE

Autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentati esclusivamente a gpl o a gas metano, se dotati di meccanismi conformi alle direttive n.91/441, 91/542 e successive modificazioni.

del 75%

Autoveicoli azionati con motore elettrico

del 75%

la riduzione si applica decorso il quinquennio di esenzione di cui all'art. 20 T.U. 39/53

Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza

del 75%

Autovetture adibite a noleggio di rimessa

del 50%

Autovetture adibite a scuola guida

del 40%

Autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea.

di un terzo (33,33%)

Autoveicoli adibiti al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio e carribotte per la vuotatura dei pozzi neri

del 50%

Non si applica agli automezzi tassati sugli assi, cioè con peso superiore alle 12 t.

Autoveicoli per il trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente

del 20%

 

RIDUZIONE DELLA SOVRATTASSA DIESEL

Furgoni e doppi cabinati (con motore diesel non ecologico) per uso promiscuo, di proprietà di imprese e con portata netta non inferiore ai 6 quintali

del 50%

Autovetture per servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa

del 50%

 

VEICOLI STORICI

L’art. 63 della L. 21 novembre 2000, n. 342 disciplina la tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli.

Nello specifico, tale normativa stabilisce, col comma 1, che i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il 30° anno dalla data di costruzione, o in mancanza di tale informazione dalla data di 1° immatricolazione, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

Nel comma 2, inoltre, viene estesa tale agevolazione anche agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a 20 anni. Di seguito, con le lettere a), b) e c), vengono specificati quali veicoli devono essere considerati "di particolare interesse storico e collezionistico" e cioè:

  1. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
  2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
  3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, estetico o di costume.

Col comma 3, il legislatore, stabilisce che i veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e che tale determinazione è aggiornata annualmente.

Nel comma 4 vengono stabiliti gli importi da corrispondere in caso di utilizzo su pubblica strada dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 (tassa di circolazione forfettaria), € 26,00 (Lire 50.000) per gli autoveicoli e € 10,00 (Lire 20.000) per i motoveicoli.

I veicoli al compimento del 30° anno di età sono automaticamente esentati dal pagamento della tassa in caso di mancata circolazione su pubblica strada, nel caso in cui venissero utilizzati sul suolo pubblico sono passivi di una tassa di circolazione pari a € 26,00 per gli autoveicoli, € 10,00 per i motoveicoli.

I proprietari dei veicoli di età compresa tra i 20 e i 30 anni dovranno inviare all’Aci via Brennero 98 – 38100 Trento la seguente documentazione:

    • per i motoveicoli: modello di richiesta compilato dove viene indicato che il proprio veicolo beneficia delle agevolazioni previste dall’art. 63 in quanto è inserito nella lista FMI e copia della carta di circolazione;

    • per gli autoveicoli: modello di richiesta compilato dove viene indicato che il proprio veicolo beneficia delle agevolazioni previste dall’art. 63, copia del documento rilasciato dall’ASI attestante che il proprio autoveicolo è di particolare interesse storico e collezionistico e copia della carta di circolazione.

Per quanto concerne il comma 4 dell’art. 63 - imposta provinciale di trascrizione - analogamente a quanto già descritto per la tassa auto, gli autoveicoli dotati di documento rilasciato dall’ASI attestante che il proprio autoveicolo è di particolare interesse storico e collezionistico e i motoveicoli presenti nelle liste FMI sono soggetti al pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione pari a € 52,00 per gli autoveicoli e € 26,00 per i motoveicoli.

Elenchi Ufficiali FMI in formato Pdf :

Elenco FMI 2001   Elenco FMI 2002   Elenco FMI 2003  

Elenco FMI 2004   Elenco FMI 2005   Elenco FMI 2006

 

 

 

In questa pagina ...

Tabella riepilogativa   "Incentivi per la rottamazione (Legge Finanziaria 2007)"
(formato .pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella riepilogativa "Esenzione IPT e bollo auto 
D.M. 08/07/2002, n.138
"

(formato .pdf)

Modulo di
richiesta esenzione
     (formato .pdf)