ESENZIONI
E RIDUZIONI
NUOVI ECOINCENTIVI INTRODOTTI CON LA FINANZIARIA 2007
Con il DL 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con la legge 24 novembre
2006, n. 286 e con la legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Legge finanziaria dello Stato per il 2007),
sono stati introdotti degli incentivi per la
rottamazione di veicoli inquinanti.
Per quanto riguarda la
tassa automobilistica sono stati introdotte le
seguenti agevolazioni:
A)
ECOINCENTIVI PER AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO
PROMISCUO:
E prevista lesenzione dalla tassa
automobilistica per due annualità, in caso di
acquisto, effettuato dal 3/10/2006 al 31/12/2007,
di autovetture o autoveicoli per il trasporto
promiscuo classificate Euro 4 o Euro 5 con
emissioni inferiori a 140 g di co2.
Limmatricolazione deve avvenire entro il
31/3/2008. Lesenzione è riconosciuta se viene
contestualmente demolita un autovettura o un
autoveicolo per il trasporto promiscuo
classificato Euro 0 o Euro 1, intestato allo
stesso proprietario o a familiare convivente
risultante dallo stato famiglia.
Lesenzione è estesa a
tre annualità se il nuovo veicolo ha una
cilindrata inferiore a 1300 cc o se il nuovo
veicolo è acquistato da persone fisiche il cui
nucleo familiare sia formato da almeno sei
componenti non intestatari di altro autoveicolo.
B)
ECOINCENTIVI PER MOTOVEICOLI
E prevista
lesenzione dalla tassa automobilistica per cinque
annualità, in caso di acquisto, effettuato dal
1/12/2006 al 31/12/2007, di motocicli classificati
Euro 3. Limmatricolazione deve avvenire entro il
31/3/2008. Lesenzione è riconosciuta se viene
contestualmente demolito un motociclo classificato
Euro 0.
ECOINCENTIVI 2002
Auto immatricolate dal
08/07/02 al 31/12/02
ESENZIONE DALLIMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE E DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA -
art. 2
D.L. 8.7.2002, n.
138, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8.7.2002, n. 158 (c.d.
Decreto-Legge Omnibus)
A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legge (8.7.2002)
fino al 31dicembre 2002, non sono dovute limposta
provinciale di trascrizione, la tassa
automobilistica, per il primo periodo fisso e
per le due annualità successive, limposta di
bollo e gli emolumenti dovuti agli uffici del
Pubblico registro automobilistico per lacquisto
di nuovi autoveicoli conformi alle direttive CE
sullinquinamento di potenza non superiore a
85 kW a condizione che venga consegnata
contemporaneamente al rivenditore una vettura a
benzina non catalitica o una a gasolio non
"ecodiesel".
Le medesime esenzioni, fatta eccezione per
quella relativa alla tassa automobilistica, si
applicano anche per lacquisto di auto usate
conformi alla direttiva CE n. 94/12 sullinquinamento,
di potenza non superiore a 85 kW, presso "imprese
esercenti attività di commercio di autoveicoli
usati".
Lauto da rottamare e quella da acquistare
devono essere intestate al medesimo soggetto, o
ad uno dei familiari conviventi alla data di
acquisto.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha
provveduto a diramare le necessarie istruzioni
con
Circolare 22 luglio 2002, n. 5 e
Circolare
07 agosto 2002, n. 6.
Con il
D.L.
13/01/2003, n. 2 convertito con modificazioni
dalla L. 14/03/2003, n. 39, il Consiglio
dei Ministri ha disposto
la
proroga degli ecoincentivi d cui allart. 2
del D.L. 08/07/2002, n.138 convertito con
modificazioni dalla L. 08/08/2002, n. 178.
Auto
immatricolate dal 01/01/03 al 12/01/03
Per gli
autoveicoli nuovi immatricolati in questo
periodo, l'esenzione è limitata alla sola
tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e
2005. Sono escluse le agevolazioni per
l'acquisto di autoveicoli usati.
Auto
immatricolate dal 13/01/03 al 31/03/03
Per gli
autoveicoli nuovi immatricolati tra il 13/01/03
al 31/03/03 sono previste le esenzioni
dall'imposta di bollo, dall'IPT, dalla tassa
auto (per il primo periodo fisso e per gli anni
2004 - 2005) e dagli emolumenti da corrispondere
al PRA.
Per gli
autoveicoli usati è concessa l'esenzione
dall'imposta di bollo, dall'IPT, dagli
emolumenti da corrispondere al PRA con
l'esclusione della tassa auto.
Circolare 26 marzo 2003, n. 2
Tabella riepilogativa in Pdf
" Esenzione
IPT e bollo auto D.M. 08/07/2002, n.138"
ESENZIONI PER FURTO O DEMOLIZIONE
L'art. 11 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1,
in vigore dal 27 febbraio 2002, ha
introdotto modificazioni alla disciplina della
tassa automobilistica provinciale dettata
dall'art. 4 della L.P. 11 settembre 1998.
In particolare, ha previsto che
"l'intestatario è esonerato dal pagamento
della tassa automobilistica provinciale in caso
di demolizione o furto del veicolo. L'esonero
spetta a condizione che la consegna al centro
autorizzato per la demolizione, o il furto
regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il
termine utile per il pagamento relativo a
ciascun periodo tributario e che, entro 60
giorni dalla consegna o dal furto, sia
presentata domanda di annotazione al pubblico
registro automobilistico. E' ammesso il rimborso
della tassa eventualmente già corrisposta".
ESENZIONI PER DISABILI
Sono esentati permanentemente dal pagamento della tassa automobilistica provinciale i veicoli adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti dei disabili.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.
L'adattamento non è richiesto per i veicoli appartenenti a soggetti non vedenti, sordomuti disabili psichici o mentali, che rientrano nelle categorie previste dalle norme sotto riportate, o per i veicoli appartenenti ai familiari cui gli stessi soggetti sono fiscalmente a carico.
NOTA BENE:
|
Dal 1° gennaio 2001 le domande per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa debbono essere presentate all'Ufficio provinciale dell'ACI di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, incaricato di curarne l'istruttoria per conto della Provincia e di provvedere alle successive comunicazioni ai richiedenti.
|
|
I disabili che hanno presentato domanda di esenzione negli anni precedenti non sono obbligati a ripresentarla, se perdurano le condizioni di esonero. Devono essere invece comunicate tempestivamente all'ACI - Ufficio Provinciale di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, eventuali passaggi di proprietà o demolizioni inerenti al veicolo esentato.
|
L'interessato deve consegnare all'ACI di Trento, per il veicolo (uno solo) di cui vuole ottenere l'esenzione, la seguente documentazione:
- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti
necessari;
- copia della patente speciale (a meno che non si tratti di veicoli adattati per l'accompagnamento del disabile);
-
copia del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica locale, ai sensi della legge 104/92, da cui risulta che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
REQUISITI PER L'ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE
|
normativa |
tipo di veicolo |
tipo
di invalidità |
richiedente |
ART. 8
LEGGE 27/12/1997
n. 449
|
Adattamento del veicolo
Cilindrata
fino a
2000 per benzina
e 2800 per diesel |
PROBLEMI MOTORI PERMANENTI |
- disabile
che guida con patente speciale
che prescrive gli
adattamenti da riscontrare sul veicolo
- disabile
fiscalmente a carico
dell'intestatario
del veicolo che deve essere adattato
- disabile
senza patente
intestatario
del veicolo adattato al trasporto
|
|
|
|
|
ART. 50
LEGGE 21/11/2000
n. 342
|
NESSUN adattamento del veicolo
Cilindrata
fino a
2000 per benzina
e 2800 per diesel |
NON VEDENTI
e
SORDOMUTI
|
- Sordomuti e non vedenti intestatari
del veicolo
- Sordomuti o non vedenti che sono
fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo
|
|
|
|
|
Art. 30
LEGGE
23 /12/2000
n. 388 |
NESSUN
adattamento del veicolo
Cilindrata fino a
2000 per benzina
e 2800 per diesel |
Soggetti con handicap psichico
o mentale di gravità tale da avere
determinato il riconoscimento dell'indennità
di accompagnamento (ai sensi legge
104/92)
o soggetti con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni (art.30 c.7 L.
388/00)
|
Condizione essenziale per
fruire dell'esenzione è che i mezzi
siano intestati ai portatori di
handicap o ai familiari cui essi sono
fiscalmente a carico.
|
|
|
MODULO
DI RICHIESTA DI ESENZIONE
in formato
Pdf
|
|
RIDUZIONI
|
|
Modalità di applicazione:
La riduzione si applica alla tariffa annua unitaria prima della moltiplicazione per i
kW o
Cv. L'eventuale sovrattassa diesel va aggiunta all'importo già ridotto.
TIPO
DI VEICOLO |
AMMONTARE DELLA RIDUZIONE |
Autoveicoli per
trasporto promiscuo e autovetture alimentati esclusivamente a gpl o a gas metano,
se dotati di meccanismi conformi alle direttive n.91/441, 91/542 e successive
modificazioni. |
del 75% |
Autoveicoli
azionati con motore elettrico |
del 75%
la riduzione si applica decorso il
quinquennio di esenzione di cui all'art. 20 T.U. 39/53 |
Autovetture
adibite al servizio pubblico da piazza |
del 75% |
Autovetture
adibite a noleggio di rimessa |
del 50% |
Autovetture
adibite a scuola guida |
del 40% |
Autobus adibiti
al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea. |
di un terzo (33,33%) |
Autoveicoli
adibiti al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio
e carribotte per la vuotatura dei pozzi neri |
del 50%
Non si applica agli automezzi tassati
sugli assi, cioè con peso superiore alle 12 t. |
Autoveicoli per
il trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di
sospensione riconosciuta ad essa equivalente |
del 20% |
RIDUZIONE DELLA SOVRATTASSA
DIESEL
Furgoni e doppi
cabinati (con motore diesel non ecologico) per uso promiscuo, di proprietà di imprese e
con portata netta non inferiore ai 6 quintali |
del 50% |
Autovetture per
servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa |
del 50% |
|
VEICOLI STORICI
Lart. 63 della L. 21 novembre
2000, n. 342 disciplina la tassa automobilistica
per particolari categorie di veicoli.
Nello specifico, tale normativa
stabilisce, col comma 1, che i veicoli e i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, a decorrere dallanno in cui
compiono il 30° anno dalla data di costruzione, o
in mancanza di tale informazione dalla data di 1°
immatricolazione, sono esentati dal pagamento
della tassa automobilistica.
Nel comma 2, inoltre, viene
estesa tale agevolazione anche agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico per i quali il termine è
ridotto a 20 anni. Di seguito, con le lettere a),
b) e c), vengono specificati quali veicoli devono
essere considerati "di particolare interesse
storico e collezionistico" e cioè:
- i veicoli costruiti specificamente per le
competizioni;
- i veicoli costruiti a scopo di ricerca
tecnica o estetica, anche in vista di
partecipazione ad esposizioni o mostre;
- i veicoli i quali, pur non appartenendo alle
categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano
un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo
industriale, estetico o di costume.
Col comma 3, il legislatore,
stabilisce che i veicoli indicati al comma 2 sono
individuati, con propria determinazione,
dallAutomotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i
motoveicoli, anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI) e che tale
determinazione è aggiornata annualmente.
Nel comma 4 vengono stabiliti
gli importi da corrispondere in caso di utilizzo
su pubblica strada dei veicoli di cui ai commi 1 e
2 (tassa di circolazione forfettaria), 26,00
(Lire 50.000) per gli autoveicoli e 10,00 (Lire
20.000) per i motoveicoli.
I veicoli al compimento del 30°
anno di età sono automaticamente esentati dal
pagamento della tassa in caso di mancata
circolazione su pubblica strada, nel caso in cui
venissero utilizzati sul suolo pubblico sono
passivi di una tassa di circolazione pari a
26,00 per gli autoveicoli, 10,00 per i
motoveicoli.
I proprietari dei veicoli di
età compresa tra i 20 e i 30 anni dovranno inviare
allAci via Brennero 98 38100 Trento la
seguente documentazione:
-
per gli autoveicoli:
modello di richiesta compilato dove viene
indicato che il proprio veicolo beneficia
delle agevolazioni previste dallart. 63,
copia del documento rilasciato dallASI
attestante che il proprio autoveicolo è di
particolare interesse storico e
collezionistico e copia della carta di
circolazione.
Per quanto
concerne il comma 4 dellart. 63 - imposta
provinciale di trascrizione - analogamente a
quanto già descritto per la tassa auto, gli
autoveicoli dotati di documento rilasciato
dallASI attestante che il proprio autoveicolo è
di particolare interesse storico e collezionistico
e i motoveicoli presenti nelle liste FMI sono
soggetti al pagamento dellimposta provinciale di
trascrizione pari a 52,00 per gli autoveicoli e
26,00 per i motoveicoli.
Elenchi Ufficiali FMI in
formato Pdf
:
Elenco FMI
2001
Elenco FMI 2002 Elenco FMI 2003
Elenco FMI 2004
Elenco FMI
2005
Elenco FMI
2006
|