SANZIONI
La misura della sanzione è pari al 30% dell'
importo del bollo non pagato per le violazioni commesse a
partire dal 1 gennaio 2003, il contribuente ha però
diritto a una riduzione della sanzione se regolarizza la sua posizione
prima della notifica di atti impositivi ("Ravvedimento").
SANZIONI RIDOTTE
per poter beneficiare della riduzione è necessario versare contestualmente
tassa, sanzione e interessi
PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO |
SANZIONE (in % della tassa) |
30 giorni dalla scadenza di pagamento |
3,75% |
prima della notifica di atti impositivi |
6% |
N.B. Oltre alla tassa e alla sanzione vanno versati, per ogni giorno di
ritardo rispetto alla scadenza, anche gli
interessi calcolati al tasso legale, con
maturazione giorno per giorno, nella misura del:
0,0137%
fino al 31/12/1998 |
5,0% annuale |
0,00685%
a partire dal 01/01/1999 |
2,5% annuale |
0,0095%
a partire dal 01/01/2001 |
3,5% annuale |
0,0082%
a partire dal 01/01/2002 |
3,0% annuale |
Per il calcolo vanno conteggiati i giorni trascorsi dalla data di scadenza alla data del pagamento compresa.
Gli interessi sono calcolati sulla tassa dovuta e non sulla sanzione. Il servizio per il calcolo del bollo in
Quanto pagare riporta automaticamente l'importo della sanzione e degli interessi dovuti.
|