home > Tributi > Bollo Auto
E-mail   I   Ricerca   I   Mappa
 
BOLLO AUTO
CHI DEVE PAGARE
QUANDO PAGARE
QUANTO PAGARE
DOVE PAGARE
ESENZIONI e RIDUZIONI
SANZIONI
ACCERTAMENTO
PER INFORMAZIONI ...
NOVITA' ED ATTIVITA'
MODULISTICA

 

Bolloauto

 

Novità

NUOVI ECOINCENTIVI INTRODOTTI CON LA FINANZIARIA 2007

____________

 

RAVVEDIMENTO

Secondo la normativa statale, la sanzione prevista per l'omesso, ritardato o insufficiente pagamento dei tributi, è ridotta ad 1/8 o ad 1/5 se il contribuente provvede a versare contestualmente tributo, sanzione ridotta e interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, rispettivamente entro 30 giorni o entro un anno dalla scadenza del termine.

L’art. 1 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15 ha esteso la possibilità di usufruire della riduzione fino alla notifica di atti impositivi. Quindi il termine entro il quale il contribuente moroso può ravvedersi, usufruendo della riduzione delle sanzioni ad 1/5, non è più un anno dalla violazione, bensì la notificazione dell’atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni ovvero di iscrizione a ruolo, che può avvenire anche dopo l'anno.

La nuova disciplina del ravvedimento si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente a tassa automobilistica provinciale e Ipt.

Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento, con la conseguente riduzione delle sanzioni, il contribuente deve versare contestualmente sanzione, interessi (calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno) e tributo se dovuto. Ciò comporta che il versamento del solo tributo effettuato in ritardo anche di pochi giorni, senza la sanzione ridotta e gli interessi, impedisce l'applicazione dell'istituto del ravvedimento. Pertanto, in sede di accertamento, l'Amministrazione recupera la sanzione per intero.

 

ESENZIONI PER FURTO O DEMOLIZIONE

L'art. 11 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, in vigore dal 27 febbraio 2002, ha introdotto modificazioni alla disciplina della tassa automobilistica provinciale dettata dall'art. 4 della L.P. 11 settembre 1998.

In particolare, ha previsto che "l'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario e che, entro 60 giorni dalla consegna o dal furto, sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta".

La nuova disciplina, in concreto, permette al contribuente che abbia subito il furto del proprio veicolo o abbia demolito il veicolo (ad es. a causa di un incidente), entro il termine di pagamento della tassa auto, di essere esonerato dal pagamento del tributo, o in caso di versamento già effettuato, di richiederne il rimborso.

Ai sensi della normativa precedentemente in vigore per le Province Autonome e per tutte le Regioni d’Italia, se ad esempio, un veicolo con scadenza aprile 2002 - conseguentemente pagamento entro maggio 2002 – fosse stato demolito il 1° maggio 2002 avrebbe dovuto pagare la tassa auto per tutto il 2002.

Il nuovo dispositivo di legge consente, ai contribuenti residenti nella Provincia Autonoma di Trento, e per il caso citato a titolo di esempio, di non pagare il bollo auto per il 2002, ovvero di vedersi riconosce il rimborso in caso di pagamento già effettuato.

NOTE DI CORTESIA (AVVISO DI SCADENZA)

IIn prossimità della scadenza del bollo a tutti i privati residenti nella Provincia Autonoma di Trento intestatari di veicoli è trasmessa la "nota di cortesia - avviso di scadenza".

Il primo invio sperimentale è avvenuto nell’agosto 2002, e visto il consenso ottenuto si è deciso di ripetere l’iniziativa anche per le successive scadenze.

La Nota di cortesia riporta una serie di utili informazioni inerenti alla scadenza del bollo e il mese del relativo pagamento, il corretto importo, le modalità di pagamento e i punti informazioni disponibili sul territorio.

La Nota di cortesia svolge una triplice funzione:

  • ricorda al contribuente di ottemperare al pagamento della tassa entro i termini previsti dalla legge;

  • offre la possibilità al contribuente di segnalare alla P.A. eventuali discordanze di dati tra la carta di circolazione in suo possesso (correzione dati archivio);

  • permette di regolarizzare la propria posizione tributaria evitando un futuro accertamento tributario.

 

SOPPRESSIONE DELLA SOVRATTASSA DIESEL

Dal primo gennaio 2005 è soppressa la c.d. sovrattassa diesel.           La sovrattassa era dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose funzionanti con motore diesel, non conformi ai limiti di emissioni inquinanti previsti dalla direttiva Cee 91/441.                                                                               L'abolizione della sovrattassa determina il venir meno della possibilità di corrispondere la tassa automobilistica quadrimestralmente.