Novità
NUOVI ECOINCENTIVI INTRODOTTI CON LA
FINANZIARIA 2007
____________
RAVVEDIMENTO
Secondo la normativa
statale, la sanzione prevista per l'omesso, ritardato o
insufficiente pagamento dei tributi, è ridotta ad 1/8 o ad
1/5 se il contribuente provvede a versare contestualmente
tributo, sanzione ridotta e interessi al tasso legale con
maturazione giorno per giorno, rispettivamente entro 30
giorni o entro un anno dalla scadenza del
termine.
Lart. 1 della L.P. 30
dicembre 2002, n. 15 ha esteso la possibilità di usufruire
della riduzione fino alla notifica di atti
impositivi. Quindi il termine entro il quale il contribuente moroso
può ravvedersi, usufruendo della riduzione delle sanzioni ad
1/5, non è più un anno dalla violazione, bensì la
notificazione dellatto di accertamento o di contestazione
delle sanzioni ovvero di iscrizione a ruolo, che può
avvenire anche dopo l'anno.
La nuova disciplina del
ravvedimento si applica alle violazioni commesse a decorrere
dal 1° gennaio 2003 e relativamente a tassa automobilistica
provinciale e Ipt.
Si ricorda che per il
perfezionamento del ravvedimento, con la conseguente
riduzione delle sanzioni, il contribuente deve versare
contestualmente sanzione, interessi (calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno) e tributo se
dovuto. Ciò comporta che il versamento del solo tributo
effettuato in ritardo anche di pochi giorni, senza la
sanzione ridotta e gli interessi, impedisce l'applicazione
dell'istituto del ravvedimento. Pertanto, in sede di
accertamento, l'Amministrazione recupera la sanzione per
intero.
ESENZIONI PER FURTO O
DEMOLIZIONE
L'art. 11 della L.P. 19
febbraio 2002, n. 1, in vigore dal 27 febbraio 2002, ha
introdotto modificazioni alla disciplina della tassa
automobilistica provinciale dettata dall'art. 4 della L.P.
11 settembre 1998.
In particolare, ha
previsto che "l'intestatario è esonerato dal pagamento
della tassa automobilistica provinciale in caso di
demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a
condizione che la consegna al centro autorizzato per la
demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano
avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a
ciascun periodo tributario e che, entro 60 giorni dalla
consegna o dal furto, sia presentata domanda di annotazione
al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso
della tassa eventualmente già corrisposta".
La nuova disciplina, in
concreto, permette al contribuente che abbia subito il furto
del proprio veicolo o abbia demolito il veicolo (ad es. a
causa di un incidente), entro il termine di pagamento della
tassa auto, di essere esonerato dal pagamento del tributo, o
in caso di versamento già effettuato, di richiederne il
rimborso.
Ai sensi della normativa
precedentemente in vigore per le Province Autonome e per
tutte le Regioni dItalia, se ad esempio, un veicolo con
scadenza aprile 2002 - conseguentemente pagamento entro
maggio 2002 fosse stato demolito il 1° maggio 2002 avrebbe
dovuto pagare la tassa auto per tutto il 2002.
Il nuovo dispositivo di
legge consente, ai contribuenti residenti nella Provincia
Autonoma di Trento, e per il caso citato a titolo di
esempio, di non pagare il bollo auto per il 2002, ovvero di
vedersi riconosce il rimborso in caso di pagamento già
effettuato.
NOTE DI CORTESIA (AVVISO
DI SCADENZA)
IIn
prossimità della scadenza del bollo a tutti i privati residenti nella Provincia
Autonoma di Trento intestatari di veicoli è trasmessa la "nota
di cortesia - avviso di scadenza".
Il primo invio
sperimentale è avvenuto nellagosto 2002, e visto il
consenso ottenuto si è deciso di ripetere liniziativa anche
per le successive scadenze.
La Nota di cortesia
riporta una serie di utili informazioni inerenti alla
scadenza del bollo e il mese del relativo pagamento, il
corretto importo, le modalità di pagamento e i punti
informazioni disponibili sul territorio.
La Nota di cortesia svolge
una triplice funzione:
-
ricorda al contribuente di
ottemperare al pagamento della tassa entro i termini
previsti dalla legge;
-
offre la possibilità al
contribuente di segnalare alla P.A. eventuali discordanze di
dati tra la carta di circolazione in suo possesso
(correzione dati archivio);
-
permette di regolarizzare la
propria posizione tributaria evitando un futuro accertamento
tributario.
SOPPRESSIONE DELLA
SOVRATTASSA DIESEL
Dal primo
gennaio 2005 è soppressa la c.d. sovrattassa diesel.
La sovrattassa era dovuta per le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose
funzionanti con motore diesel, non conformi ai limiti di
emissioni inquinanti previsti dalla direttiva Cee 91/441.
L'abolizione della sovrattassa determina il venir meno della
possibilità di corrispondere la tassa automobilistica
quadrimestralmente.
|