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IRAP
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I R A P
 
controllo e sanzioni

L’attività di controllo, la rettifica delle dichiarazioni, l’accertamento e l’iscrizione dell’imposta è affidato ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate (gli Uffici delle Entrate e gli Uffici delle Imposte Dirette).

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dell’imposta avviene, sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari.

SANZIONI

VIOLAZIONE

 SANZIONE AMMINISTRATIVA

Omessa presentazione della
dichiarazione con imposte dovute

 

Dal 120 al 240% l'ammontare
dell'Irap dovuta, con minimo
di Euro 258

Omessa presentazione della
dichiarazione in cui non siano 
dovute imposte

 

Da Euro 258 a Euro 1.032

Dichiarazione infedele:

- imponibile inferiore a quello accertato
- imposta inferiore a quella dovuta

 

Da 1 a 2 volte la
maggiore imposta

Dichiarazione irregolare:

- mancata conformità al modello
 approvato dal ministro
- omissione di dati necessari per
 l'individuazione del contribuente o
 per la determinazione del tributo
- omissione di ogni altro elemento
 necessario per il controllo

 

Da Euro 258 a Euro 2.065

Mancanza o incompletezza
degli atti o dei documenti per i quali
è obbligatoria l'allegazione alla
dichiarazione ovvero la 
conservazione
o l'esibizione agli uffici

 

Da Euro 258 a Euro 2.065

Omesso o ritardato versamento
in acconto o saldo dell'imposta

 

30% dell'importo non versato 
più interessi

Omesso o ritardato versamento
a seguito di liquidazione di maggiore
imposta ai sensi degli articoli 36-bis
e 36-ter, D.P.R. 600/1973

 

30% dell'importo non versato 
più interessi


TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione presentata entro 90 gg dal termine ordinario è considerata valida salva l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione nel caso in cui non siano dovute imposte (da Euro 258 a Euro 1.032). Tuttavia, la tardiva presentazione effettuata nei 30 giorni successivi al termine, rientra nella disciplina del ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (= Euro 32,25).