Limposta regionale sulle attività produttive è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, che ha stabilito la spettanza dellimposta a favore della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. Il predetto decreto ha attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di disciplinare con legge le procedure applicative dellimposta, nonché di variare laliquota di imposta nel limite massimo di un punto percentuale.
In attuazione dei poteri attribuiti dal decreto n. 446/97, la Provincia autonoma di Trento è intervenuta con larticolo 11, comma 1, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, per prevedere laffidamento allAmministrazione finanziaria dello Stato, mediante apposita convenzione, delle attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dellimposta regionale sulle attività produttive, nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi.
LAmministrazione provinciale è successivamente intervenuta in materia di IRAP
disciplinando, ai
sensi dellarticolo 16, comma 3, del D. Lgs. n.
446/1997, la misura dellaliquota del tributo con le
proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11
giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio
2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1 ed infine con la
legge 29 decembre 2005, n. 20.
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