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I R A P
 

 

L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, che ha stabilito la spettanza dell’imposta a favore della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. Il predetto decreto ha attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di disciplinare con legge le procedure applicative dell’imposta, nonché di variare l’aliquota di imposta nel limite massimo di un punto percentuale. In attuazione dei poteri attribuiti dal decreto n. 446/97, la Provincia autonoma di Trento è intervenuta con l’articolo 11, comma 1, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, per prevedere l’affidamento all’Amministrazione finanziaria dello Stato, mediante apposita convenzione, delle attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi. L’Amministrazione provinciale è successivamente intervenuta in materia di IRAP disciplinando, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, la misura dell’aliquota del tributo con le proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1 ed infine con la legge 29 decembre 2005, n. 20.

 

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