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I R A P
 
soggetti passivi

I soggetti passivi dell’imposta, come individuati dal Decreto n. 446/97 e dalle successive circolari attuative, sono i seguenti:

a.le societą per azioni e in accomandita per azioni, le societą a responsabilitą limitata, le societą cooperative e le societą di mutua assicurazione;
b.gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivitą commerciali;
c.gli enti non commerciali residenti;
d.le societą ed enti di ogni tipo non residenti;
e.le amministrazioni pubbliche;
f.le societą in nome collettivo e in accomandita semplice;
g.le persone fisiche, le societą semplici e quelle ad esse equiparate esercenti attivitą di lavoro autonomo;
h.le persone fisiche esercenti attivitą commerciali;
i.i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione dei soggetti in regime IVA di esonero.


Ai sensi della stessa norma, non sono soggetti passivi dell’imposta:

a.i fondi comunidi investimento;
b.i fondi pensione;
c.i gruppi economici di interesse europeo non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
d.i venditori a domicilio soggetti a ritenuta definitiva alla fonte,
e.gli agricoltori con volume d’affari inferiore a 5 milioni (15 se in comuni montani) in regime di esonero da I.V.A.
f.i percettori di reddito da attivitą occasionali di lavoro autonomo o impresa.

In sintesi, l’imposta viene applicata nei confronti di chi esercita in via abituale un’attivitą autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta l’attivitą esercitata dalle societą e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.